Daspo in relazione a manifestazioni politiche
Nota a Sentenza – DASPOÂ POLITICO
Con la sentenza 4 ottobre 2016, n. 41501, la Corte di Cassazione, nel confermare l’ordinanza di convalida emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, il quale aveva convalidato il provvedimento del Questore di Livorno emesso sulla base della previsione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, nella parte in cui si disponeva l’obbligo di presentazione alla P.S., ha sancito un importante principio di diritto secondo il quale “ il Daspo può essere emesso non solo in relazione a fatti violenti durante eventi sportivi, ma anche in relazione a manifestazioni politicheâ€.
“In base all’art. 6 della legge n. 401/1989 le misure previste possono essere alternativamente applicate sia nei casi di cui alla prima parte della disposizione (.. persone denunciate o condannate .. per uno dei reati di cui ..) sia (.. ovvero) nel caso di cui alla seconda parte (.. per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive .. ), con possibilità quindi di disporre il DASPO non solo in relazione a condotte illecite tenute nel corso di manifestazioni sportive ma anche politiche”.
Il Daspo potrà essere applicato non più soltanto a coloro che hanno posto in essere condotte rientranti nelle previsioni normative – e per queste siano stati denunciati o condannati - direttamente in occasione delle manifestazioni sportive, “ma anche a coloro i quali tale pericolosità hanno evidenziato aliunde, per essere stati denunciati/condannati per determinati reati specificamente indicati ed appunto scelti quali indici precisi della pericolosità stessaâ€. Come a dire che, in base agli indici di pericolosità , un comportamento tenuto da un soggetto nell’ambito di una manifestazione politica, può rappresentare un campanello di allarme per l’ordine e la sicurezza pubblica analogo a quanto accade per le manifestazioni sportive.
… continua nella nota a sentenza in allegato.
Giorgio Papotti