Il Disegno di Legge di riordino delle professioni sanitarie

Un primo commento

Il nostro Legislatore nel corso del 2017 si è distinto per una particolare attenzione alle professioni sanitarie: dopo la Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità  penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie, E’ stato da poco licenziato il D.D.L. n. 1324 contenente disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie.
E’ d’obbligo la premessa che si tratta di un disegno di legge: non sappiamo se sarà  emendato nè se sarà  approvato entro la fine delle presente Legislatura.
Ipotizzando che il testo resti quello attuale ci permettiamo di commentare le scelte normative del Legislatore che è come per la Legge Bianco-Gelli sono spesso foriere di dubbi e difficoltà  interpretative.
Per iniziare desta perplessità  la scelta di accorpare professioni assai diverse (es. fisioterapisti ed igienisti dentali) in uno stesso Ordine che potremmo definire “Ordine condominio” delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Non poche, riteniamo, saranno le difficoltà organizzative.
Il D.D.L. istituisce, poi, le professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico dando così risposta a istanze di riconoscimento che da anni venivano avanzate. Si prospetta comunque un periodo di vero e proprio caos interpretativo dal momento che dovranno essere definiti il profilo professionale (ordinamento didattico) e gli eventuali percorsi formativi integrativi. Difatti gli osteopati ed i chiropratici operanti sul territorio sono caratterizzati da formazioni le più diverse (in alcuni casi assai carenti) e occorrerà  fare molta attenzione nel definire gli eventuali gap formativi da colmare (analogamente a quanto sta accadendo per altre professioni sanitarie: si stanno moltiplicando i casi di lauree conseguite on line o in Paesi UE in cui, ad esempio, non esistono esami di sbarramento per l’iscrizione ai corsi universitari).
Certamente apprezzabile è l’inasprimento delle sanzioni previste per i casi di esercizio abusivo della professione (attualmente l’abusivo può “cavarsela” con una multa da 103 euro continuando ad esercitare) e la previsione di un’aggravante che inasprisce la pena se i reati commessi dai sanitari vengono realizzati in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali.

avv. Fabrizio Mastro

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