La costante evoluzione dell’Organismo di Vigilanza

Multiformità della struttura e responsabilità dei suoi membri

L’articolo affronta la tematica dell’Organismo di Vigilanza (OdV), organo deputato a verificare l’efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione atti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

Il tema è centrale perché solo un efficiente Organismo di Vigilanza potrà far sì che la persona giuridica dotatasi di un Modello non incorra nella responsabilità penale-amministrativa prevista dal citato Decreto

Il punto di partenza è la (scarna) disciplina legislativa che si limita ad affermare che il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli e di curare il loro aggiornamento debba essere affidato dalla persona giuridica ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L’articolo esamina, basandosi sulla dottrina in materia e sulle prassi che si stanno consolidando, i profili e le caratteristiche tali per cui l’Organismo di Vigilanza possa definirsi tale e possa svolgere efficacemente il proprio ruolo. La disamina riguarda inoltre i rapporti tra l’Organismo e gli altri organismi societari (consiglio di amministrazione, comitato di controllo, collegio sindacale) e, infine, i profili di responsabilità dell’Organismo con particolare riferimento alla responsabilità di natura penale che si afferma debba essere esclusa non essendo l’Organismo dotato di poteri impeditivi la commissione dei reati.

Fabrizio Mastro

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