La responsabilità penale degli osteopati

con cenni ad altre medicine non convenzionali

Negli ultimi 20 anni in Italia è in crescente aumento la fruizione delle cd medicine non convenzionali o complementari (osteopatia, chiropratica, omeopatia, etc). Sempre più spesso la cittadinanza si rivolge alle medicine alternative a quelle tradizionali ottenendo benefici sul piano psico-fisico.

Diversamente da altri paesi europei, tuttavia, in Italia manca ancora una regolamentazione legislativa di queste discipline e non sono rari i casi in cui gli operatori osteopati o chiropratici (e, più in generale, i professionisti esperti di una di queste pratiche) vengono sottoposti ad indagine e a processo penale per esercizio abusivo di un professione sanitaria (principalmente di quella medica).

La trattazione pubblicata in allegato vuole affrontare questa materia – con particolare riferimento all’osteopatia (in relazione alla quale pende in Parlamento un disegno di Legge per il riconoscimento) – attraverso una disamina delle pronunce giurisprudenziali che si sono occupate di casi di presunto esercizio abusivo.

Questo perché non esiste nell’ordinamento italiano una fonte (legge, regolamento, etc) che definisca il concetto di “atto medico”.

Non è pertanto possibile tracciare con certezza i confini tra attività riservata al medico e ed attività propria delle medicine e della terapie non convenzionali (osteopatia, agopuntura, omeopatia, riflessologia, etc) occorrendo riferirsi all’elaborato giurisprudenziale in materia dell’art. 348 C.P.

Fabrizio Mastro

013_col_s

Scarica la nota esplicativa

Â