Perito e consulente nel processo penale per responsabilità sanitaria: aspetti giuridici.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità penale colposa dei professionisti sanitari, riveste un ruolo centrale l’assunzione della prova scientifica, che nell’ambito del processo penale trova ingresso attraverso la perizia,disposta nel dibattimentoai sensi dell’articolo 220 del codice di procedura penale, nonchè attraverso la consulenza tecnica del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari.
Nei processi per responsabilità colposa dei sanitari, la scelta del consulente per il PM o del Perito per il giudice è quasi sempre decisiva per l’accertamento dell’eventuale negligenza, imprudenza, imperizia, del nesso causale, e quindi della responsabilità dell’imputato. La scelta del consulente tecnico/perito muove dalla naturale complessità che contraddistingue la prestazione sanitaria cui è seguito l’evento infausto o lesivo del paziente.
L’articolo 15della legge 31 marzo 2017, n. 24, detta “Gelli-Bianco” ha imposto(sia nei procedimenti civili, che nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria) l’obbligo della nomina di un collegio peritale,stabilendo la necessità della nomina di un medico specializzato in medicina legale ea uno o più specialisti della disciplina, che abbiano specifica e praticaconoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi, non siano in posizione di conflitto di interessinello specifico procedimenti o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento siano in possesso di adeguate comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
Fase pubblica del processo penale è il dibattimento, in cui accusa (pubblica e privata) e difesa dell’imputato si confrontano sul fatto contestato, presentando ad un Giudice, terzo ed imparziale, le prove (testimoni, consulenti e documenti), volte a dimostrare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato (artt. 470 – 524, 567 c.p.p.). Provvedimento del Giudice conclusivo del processo medesimo è la sentenza, che può giungere all’esito dell’udienza preliminare (sentenza di non luogo a procedere) o del dibattimento (sentenza di proscioglimento exartt. 529 e 530 c.p.p. o di condanna exart. 533 c.p.).
Avuto riguardo al perito ed al consulente tecnico, rivestono particolare importanza gli aspetti correlati: alle modalità della loro individuazione; ai propridoveri e responsabilità , specie nella fase di nomina da parte del Giudice e nella formulazione dei quesiti; allo svolgimento della perizia e della consulenza.
Decisamenteinnovativo è l’art. 15 della Legge Gelli-Bianco, il quale statuisce che, nei procedimenti penali e civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina, avendo cura che: a) tali esperti abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento; b) i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi;c) i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di tentativo di conciliazione, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
Il CSM ha elaborato delle linee d’azione, sulla base delle quali è stato definito un Protocollo sottoscritto in prima battuta da CSM, CNF e FNOMCeO (successivamente anche da FNOPI, FNOTSRM-PSTRP e FNOPO) per uniformare ed armonizzare le regole di revisione degli Albi nei processi di responsabilità sanitaria.
…continua nell’articolo allegato.
Scarica l'articoloavv. Cosimo Maggiore
avv. Ugo Rossi